Legge regionale 22 maggio 2015 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Art. 8

(Funzioni del CAL)

1. Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:

a) l'ordinamento delle autonomie locali;

b) le elezioni degli enti locali;

c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;

d) la finanza locale;

e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;

f) la composizione e le funzioni del CAL.

2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).

3. Il CAL esprime il parere in merito a:

a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;

b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;

c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;

d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;

e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;

f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.