Legge regionale 22 maggio 2015 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Art. 41

(Proroga di graduatorie)

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.