Legge regionale 22 maggio 2015 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2014)

(1)

1. All'articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.>>.

(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 ter e 8, L.R. 26/2014.

La lettera b) del comma 1 rivive ad opera della art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.