﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 maggio 2015

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedimento di acquisizione del parere)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.</p></p></body></html>