Art. 41
(Proroga di graduatorie)
1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attivitā legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalitā, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attivitā, in corso di validitā alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.