Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.
CAPO I
 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 2
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2018
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 19/2018
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 23, comma 1, L. R. 31/2018
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 12, L. R. 14/2023
Art. 8
 (Funzioni del CAL)
2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).
Art. 9
 (Funzioni in materia socio-sanitaria)
1. Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), previste dal medesimo decreto legislativo e dalle relative norme attuative. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la composizione del CAL è integrata con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), qualora non siano già componenti del CAL, nonché dal rappresentante di Federsanità - ANCI, con diritto di parola. Il Presidente di ciascuna Conferenza dei sindaci può delegare la partecipazione ad altro componente della medesima Conferenza.
Art. 10
 (Altre competenze del CAL)
1. Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.
2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.
3. Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
4. Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.
5. Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.
6. Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.
7. Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.
Art. 16
 (Norme transitorie)
1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attività del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26/2014. Il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti effettivi. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente al termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la seduta di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente. Fino all'elezione del Presidente la seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.
4. In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi del comma 2.
6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera j), L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 17
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 8, L.R. 6/2013.
Art. 21
1.
Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole <<dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Consiglio delle autonomie locali>>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 20/2013.