Art. 7
(Collaborazione istituzionale permanente)
1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.
2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.