<<29 bis. Le limitazioni previste dall'
articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitā economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all'
articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.>>.