1.
Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni sulla finanza regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 4, della
legge regionale 26/2014
, limitatamente al servizio di tesoreria espleta, anche a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, la gara per la stipula del nuovo contratto, a seguito della scadenza di quello efficace alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con le modalitą di cui all'
articolo 46 della legge regionale 26/2014
.