<<Art. 56 bis
(Adeguamento del Piano di riordino territoriale)
1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresė la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis.
Art. 56 ter
(Norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.>>.