Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.
Art. 2
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2018
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 19/2018
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 23, comma 1, L. R. 31/2018
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 12, L. R. 14/2023