Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
CAPO II
 INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA E DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI
Art. 20
 (Interventi relativi ai corsi d'acqua)
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.
3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 49, lettera b), numero 1), L. R. 13/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 49, lettera b), numero 2), L. R. 13/2019
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
6 Comma 3 quater aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
7 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
8 Comma 3 sexies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
Art. 21
 (Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.
2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.
3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.
7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.
8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.
9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.
10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.
12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.
Note:
1 I commi 4 e 9 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. e), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
3 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4 Nel B.U.R. 9/8/2017, n. 32 è stato pubblicato il decreto Direttore centrale ambiente ed energia 30/5/2017, n. 1710, di cui all'art. 14, c. 2, lett. e), L.R. 11/2015, riferito al comma 5.
5 Parole aggiunte al comma 11 da art. 4, comma 1, lettera k), L. R. 3/2018
6 Comma 11 sostituito da art. 4, comma 19, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 11 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 13/2020
8 Comma 11 interpretato da art. 110, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 22
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.
3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.
4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.
5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.
6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 23
1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è affidata con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonché quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati.
3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
Art. 24
1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, è affidata, con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto.
2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
Art. 25
1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 523/1904, individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto più adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
Art. 26
 (Cause di estinzione della concessione)
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il concessionario comunica all'ente competente per classe di corso d'acqua la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza dell'attività di estrazione. L'ente competente per classe di corso d'acqua prende atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.
4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'ente competente per classe di corso d'acqua dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione.
5. L'ente competente può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale.
6. I provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla concessione, nonché di decadenza e di revoca della concessione sono comunicati al concessionario, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica interessati.
Art. 28
 (Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici)
1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.
4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.
Note:
1 Per la disciplina transitoria del comma 3 si veda l'art. 62, comma 4, della presente legge.
Art. 30
 (Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28.
2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.
4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale può stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati.
4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), può stabilire che, qualora il materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua sia destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse pubblico, i canoni demaniali fissati ai sensi del comma 1 siano ridotti fino a un massimo del 90 per cento. In tali casi il progetto dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico prevede la quantità di materiale litoide da utilizzare e le modalità di impiego. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone demaniale il soggetto concessionario comunica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la quantità del materiale litoide destinato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico, nonché effettua i rilievi topografici con le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 3.
6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualità di riferimento e la destinazione dei relativi proventi.
7. Non è soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29.
9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 è data priorità alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo è compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura.
10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 11, la corresponsione del canone demaniale può essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide.
11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione della frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.
Note:
1 Il comma 8 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numero 4), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. f), della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera a), L. R. 14/2016
3 Il comma 8 è efficace a seguito dell'entrata in vigore del regolamento emanato con DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 22, L. R. 31/2017
Art. 31
 (Interventi relativi alle opere idrauliche)
Art. 33
 (Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)
1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:
a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta;
b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, la quantità e le specie da prelevare, nonché i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare;
3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione.
4. Qualora le attività di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalità di esecuzione delle attività di taglio e asporto del legname a titolo gratuito.
5. È consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.
6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua.
7. L'assenso allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.
9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 34
1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.
2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.
Note:
1 Per la disciplina transitoria dei commi 4 e 5 si veda l'art. 62, comma 7, della presente legge.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera n), L. R. 3/2018