Art. 59
(Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatorio e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.