Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 54 ter
1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.
3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999, di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021:
a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;
b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;
c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;
d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.
4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021