Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 53
 (Decadenza della concessione)
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 č comunicato al concessionario e agli enti interessati ed č pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 4, comma 14, lettera g), L. R. 16/2021