Art. 52
(Rinuncia alla concessione)
1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle opere di derivazione.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche comunica al soggetto di cui al comma 1 la presa d'atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione di derivazione d'acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. A seguito della presa d’atto dell’asseverazione di cui all’articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la cessazione della concessione di derivazione d’acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera f), L. R. 16/2021