Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 46
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave scarsezza della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
3 Comma 5 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 15, L. R. 16/2021
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.