Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 44
 (Valutazione delle istanze di concessione concorrenti)
1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.
2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.
5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, lettera I).
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2018