Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 42
 (Disciplina della concessione)
1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.
2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.
7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.
8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.
10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.
11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.
13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE ), e alle risorse geotermiche di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 13 da art. 4, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 85, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021