2.
Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attivitą:
a) interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
b) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a);
c) interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b);
d) realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalitą conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilitą di servizio.