Art. 29
(Prelievo di materiale litoide per uso personale)
1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare.
2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua.
3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non è soggetto ad autorizzazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 6/2019