Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 28
 (Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici)
1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.
4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.
Note:
1 Per la disciplina transitoria del comma 3 si veda l'art. 62, comma 4, della presente legge.