Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 24
1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, è affidata, con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto.
2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.