Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 19
 (Disciplina degli sbarramenti fluviali)
2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584, nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.
5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.
Note:
1 Il comma 1 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. h), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c.1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il comma 4 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. d), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.