Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 18
 (Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)
2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.
4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2018
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 22/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) la illegittimita' costituzionale del comma 3, dell'art. 18 della presente legge, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.