Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 16
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.
5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.
6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.
7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.
8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10.
Note:
1 Le lettera a) e b) del comma 1 e le lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. c), della medesima L.R. 11/2015.
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 44/2017
3 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 44/2017
4 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera c), L. R. 44/2017
5 Comma 9 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018