Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 11
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.
Note:
1 Il presente articolo è efficace all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), L.R. 11/2015, come disposto all'art. 62, c. 1, lett. a), della medesima L.R. 11/2015.
2 Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 8/2022