Art. 61 quater
(Disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti al demanio regionale per le finalitā della presente legge. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione degli alloggi demaniali sono a carico dei dipendenti cui gli stessi sono concessi in comodato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, lettera z), L. R. 3/2018