Legge regionale 24 aprile 2015 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2015

Contributi a favore delle persone disabili per l’installazione di ascensori.

Art. 1

(Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all'installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda è presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni indicate al comma 1.

4. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 con le modalità e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 217, del 30 luglio 2009, previsto dall'articolo 10, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n 17 (Legge finanziaria 2009).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di un ascensore in condominio privato ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria e non finanziate per carenza di stanziamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le seguenti condizioni:

a) che i lavori e i costi per la realizzazione dell'intervento siano stati deliberati dall'assemblea condominiale secondo le modalità e le maggioranze previste dalla disciplina vigente;

b) che i lavori non siano ancora iniziati;

c) che, diversamente dalle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda a fronte del bando emanato nel 2006, nel condominio risultino regolarmente residenti e abitanti soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

6. Il contributo di cui al comma 5 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

7. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 5 è presentata dall'amministratore del condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), di cui al citato comma 5.

8. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 5 con le modalità e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 217/2009, previsto dall'articolo 10, comma 39, della legge regionale 17/2008.

9. Sono abrogate le disposizioni dei commi 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi straordinari per l'installazione di ascensori su strutture private di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extradomiciliare a soggetti in condizioni di disabilità".

2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3331 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi straordinari per l'installazione di ascensori ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria".

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo storno di complessivi 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.