Art. 2
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi straordinari per l'installazione di ascensori su strutture private di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extradomiciliare a soggetti in condizioni di disabilità".
2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3331 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi straordinari per l'installazione di ascensori ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già inserite in graduatoria".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo storno di complessivi 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.