Legge regionale 24 aprile 2015, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2015

Contributi a favore delle persone disabili per l’installazione di ascensori.
Art. 1
 (Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all'installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità.
3. La domanda è presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni indicate al comma 1.
7. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 5 è presentata dall'amministratore del condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), di cui al citato comma 5.