Legge regionale 24 aprile 2015, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2015

Contributi a favore delle persone disabili per l’installazione di ascensori.
Art. 1
 (Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all'installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità.
3. La domanda è presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni indicate al comma 1.
7. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 5 è presentata dall'amministratore del condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), di cui al citato comma 5.
Art. 2
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi straordinari per l'installazione di ascensori su strutture private di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extradomiciliare a soggetti in condizioni di disabilità".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo storno di complessivi 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.