Legge regionale 24 aprile 2015 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 30/04/2015

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 13, L. R. 20/2015

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è ratificato l'accordo allegato alla presente legge per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 270/1993.

2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;

b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;

d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.

Art. 3

(Decorrenza dell'accordo)

1. Le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.

Art. 4

(Abrogazione)

1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 3, è abrogata la legge regionale 29 luglio 2002, n. 18 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie).

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, in relazione agli oneri di competenza dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.