2.
Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.