Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 30/04/2015

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 13, L. R. 20/2015
Art. 1
 (Oggetto)
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è ratificato l'accordo allegato alla presente legge per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
3. L'accordo di cui al comma 1 può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.