Legge regionale 27 marzo 2015 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni per l'organizzazione del sistema turistico regionale con finalità di razionalizzazione dell'attività amministrativa, di ottimizzazione delle risorse e di risparmio della spesa pubblica, in particolare evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalità analoghe.

CAPO II

FUSIONE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO <<TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA>> NELL'<<AGENZIA REGIONALE PROMOTUR>>

Art. 2

(Fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>)

1. E' disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo istituita dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, in seguito TurismoFVG, nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>, istituita dall'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), in seguito Promotur.

2. Con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, è disposta l'attribuzione ai Direttori generali della TurismoFVG e di Promotur, secondo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2002 e 5 sexies della legge regionale 50/1993 e relativi regolamenti di organizzazione, dei compiti e delle attività relative alla procedura di fusione.

3. Dall'1 gennaio 2016 la TurismoFVG è soppressa e tutte le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono trasferiti alla Promotur che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità.

4. Per effetto della fusione, dall'1 gennaio 2016 la Promotur assume la denominazione di PromoTurismoFVG.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 50/1993

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. All'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi nel settore del turismo;

b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato;

c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";

d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;

e) istituisce e gestisce infrastrutture informative sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;

f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;

g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;

i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;

j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita e piste da sci e relative pertinenze;

k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.>>;

c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993)

1. L'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 sexies

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.

3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.>>.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 5 sexies 1 e 5 sexies 2 nella legge regionale 50/1993)

1. Dopo l'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 5 sexies 1

(Competenze del Direttore generale)

1. Spetta al Direttore generale:

a) l'approvazione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;

b) l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;

c) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;

d) la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

e) l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;

f) l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;

g) l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;

h) l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;

i) la stipula delle convenzioni;

j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;

k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;

l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;

m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera c bis);

n) l'attuazione della politica tariffaria come definita ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d).

Art. 5 sexies 2

(Deleghe, vacanza, revoca e decadenza)

1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.

2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.

4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.>>.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 5 septies della legge regionale 50/1993)

1. L'articolo 5 septies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 septies

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria della PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale della PromoTurismoFVG;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) redige la relazione al rendiconto generale;

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

6. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.>>.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 5 nonies della legge regionale 50/1993)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 nonies della legge regionale 50/1993, è inserita la seguente:

<<c bis) l'individuazione dei poli turistici montani;>>.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 5 undecies nella legge regionale 50/1993)

1. Dopo l'articolo 5 decies della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:

Art. 5 undecies

(Trasparenza)

<<1. In attuazione del principio di trasparenza, alla PromoTurismoFVG si applicano le norme di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), così come integrate dal decreto legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).>>.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9

(Personale)

1. Il personale in servizio presso la TurismoFVG alla data di soppressione della stessa è trasferito alla PromoTurismoFVG conservando il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito presso l'ente soppresso senza alcuna interruzione.

CAPO V

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera bb), L. R. 21/2016

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Riferimenti)

1. Ovunque ricorrano le parole <<Agenzia per lo sviluppo del turismo>>, <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> e <<Agenzia Regionale Promotur>> e loro denominazioni <<TurismoFVG>> e <<Promotur>>, dall'1 gennaio 2016 sono sostituite dalle seguenti: <<PromoTurismoFVG>>.

Art. 12

(Disposizioni integrative relative all'incarico di Direttore generale di Promotur)

1. Al Direttore generale di Promotur può essere conferito, anche in deroga al vincolo di esclusività del rapporto, l'incarico di Direttore generale di TurismoFVG. Il conferimento dell'incarico non comporta modifiche al trattamento economico in godimento che continua a essere erogato a carico della Promotur.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. I commi 48, 49 e 50 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni di cui al capo III hanno effetto dall'1 gennaio 2016.