Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.
CAPO I
 FINALITĄ
Art. 1
 (Finalitą)
1. Con la presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni per l'organizzazione del sistema turistico regionale con finalitą di razionalizzazione dell'attivitą amministrativa, di ottimizzazione delle risorse e di risparmio della spesa pubblica, in particolare evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalitą analoghe.