Art. 2
(Norme urgenti in materia di istruzione)
2.
Dopo il
comma 25 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:
<<25 bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalitā di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
2 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.