Legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.
Art. 1
 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport)
8.
Dopo l'articolo 27 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Attività dell'Università popolare di Trieste)
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. La Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.>>.

9. L'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, ha effetto dall'1 gennaio 2016.
11.
Per le finalità previste dall'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Finanziamento all'Università popolare di Trieste per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia".

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
14. L'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, ha effetto dall'1 gennaio 2016.
16.
Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5209 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano per l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia".

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
18.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), la parola <<beni>> è sostituita dalla seguente: <<attività>>.

19. Per l'esercizio 2015, al fine di consentire la revisione dei criteri per la concessione dei finanziamenti relativi all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), il termine per la presentazione delle domande riguardante i contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, previsti dall'articolo 8, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), è fissato a trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2009, n. 0160 /Pres.
22. L'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 7, comma 19, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con decreto 953/Cult del 29 aprile 2008, per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese, già sostenute, relative ai lavori di allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, ancorché detti lavori siano diversi rispetto a quelli previsti nel progetto allegato al decreto di concessione.
24. La struttura regionale competente in materia di beni culturali, con decreto da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 23, provvede all'erogazione delle restanti annualità del contributo concesso con il richiamato decreto 953/2008.
29. le finalità previste dal comma 28, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origine 2015".
30. Per le finalità previste dal comma 28, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità"".
31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 29 e 30 si provvede mediante storno di 85.000 euro per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 3), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
34. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2008 è autorizzata la spesa di 181.861,32 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si fa fronte mediante storno di pari importo, per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 9749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti di adeguamento ai fini della sicurezza antincendi del corpo centrale gentilizio e della Barchessa di Ponente facenti parte del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6411 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda speciale Villa Manin per adempimenti indifferibili e urgenti in materia di sicurezza antincendio delle pertinenze del compendio assegnato".
40.
I commi 5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono sostituiti dai seguenti:
<<5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a) , e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.>>.

46. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Comma 21 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
2 Con riferimento al c. 36 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Comma 13 abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
4 Comma 41 abrogato da art. 43, comma 1, lettera z), L. R. 22/2021