Art. 3
(Norme urgenti in materia di protezione sociale)
3.
Nel
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, dopo le parole <<
meno abbienti>>, sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<
, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)>>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.