Art. 4
(Celebrazioni istituzionali)
1. Il Consiglio regionale organizza annualmente la "Fieste de Patrie dal Friūl" attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento di persone, enti o organismi che si contraddistinguono per la continuitą con i valori civili e culturali che hanno caratterizzato l'identitą friulana.
2. I Comuni possono adeguare gli statuti comunali alle finalitą della presente legge prevedendo le modalitą con cui celebrare la ricorrenza, con particolare riguardo ad attivitą, organizzate con le scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e delle identitą.
3. Al fine di concretizzare le attivitą scolastiche di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado possono individuare specifici percorsi didattici che sperimentino nuove formule di progettazione, organizzazione e distribuzione dei risultati anche attraverso collaborazioni diffuse, attivando network territoriali e con l'uso delle nuove tecnologie mediatiche.