Art. 1
(Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friūl")
1. Al fine di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano, con la presente legge č istituita la "Fieste de Patrie dal Friūl" nella giornata del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del patriarcato di Aquileia.
Art. 2
(Bandiera del Friuli)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea), č aggiunto il seguente:
<<1 bis. La bandiera della comunitą friulana č formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.>>.
Art. 3
(Esposizione della bandiera)
1. In applicazione dell'
articolo 6 della legge regionale 27/2001, gli enti locali e gli uffici della Regione possono esporre all'esterno delle proprie sedi, in occasione della "Fieste de Patrie dal Friūl", la bandiera del Friuli.
2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale č autorizzata a fornire gratuitamente agli enti locali che ne facciano richiesta una bandiera del Friuli per esposizione esterna.
Art. 4
(Celebrazioni istituzionali)
1. Il Consiglio regionale organizza annualmente la "Fieste de Patrie dal Friūl" attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento di persone, enti o organismi che si contraddistinguono per la continuitą con i valori civili e culturali che hanno caratterizzato l'identitą friulana.
2. I Comuni possono adeguare gli statuti comunali alle finalitą della presente legge prevedendo le modalitą con cui celebrare la ricorrenza, con particolare riguardo ad attivitą, organizzate con le scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e delle identitą.
3. Al fine di concretizzare le attivitą scolastiche di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado possono individuare specifici percorsi didattici che sperimentino nuove formule di progettazione, organizzazione e distribuzione dei risultati anche attraverso collaborazioni diffuse, attivando network territoriali e con l'uso delle nuove tecnologie mediatiche.
Art. 5
(Borse di studio)
1. Nell'ambito della celebrazione di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puņ procedere, altresģ, all'istituzione di una o pił borse di studio a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico, al fine dell'elaborazione di uno studio su tematiche connesse all'autonomia, alla lingua, alla storia e alle prospettive di sviluppo delle comunitą friulane.
2. Le Amministrazioni comunali possono procedere a iniziative analoghe, con fondi propri, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche ai figli dei corregionali all'estero al fine di consentire il mantenimento e il rafforzamento del legame con il territorio d'origine, anche in collaborazione con gli enti, le associazioni e le istituzioni riconosciuti ai sensi della
legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
4. Al fine di promuovere la coscienza di appartenenza alle istituzioni e alla vita amministrativa della Regione, al conferimento delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 seguono iniziative di coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato alla selezione, alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, nonché attivitą di informazione e contatto con gli strumenti culturali ed economici che promuovono lo sviluppo e i processi di integrazione europea della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 77, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 6
(Manifestazioni culturali)
1. Nell'ambito di uno specifico programma triennale, l'ARLeF sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festivitą di cui all'articolo 1, da parte di enti locali in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalitą mutualistiche.
2. Il programma di cui al comma 1 č approvato ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, predisposta entro il 31 ottobre dell'anno precedente di cui al comma 1, sentita l'Assemblea di comunitą linguistica di cui all'
articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con le Province di insediamento del gruppo linguistico friulano.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 9, comma 2, della presente legge.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 77, lettera b), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 77, lettera c), L. R. 14/2016
Art. 7
(Provvedimenti di attuazione)
1.
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti:
a) le modalitą di individuazione dei destinatari del riconoscimento istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
b) i requisiti, le modalitą di richiesta, istruttoria e assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 5;
c) le tematiche degli studi oggetto dell'istruttoria per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 5.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitą previste dall'articolo 3, comma 2, č autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unitą di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 300 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per l'acquisto di bandiere del Friuli da fornire gratuitamente agli enti locali in sede di prima applicazione dell'istituzione della "Fieste de Patrie dal Friūl">>.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unitą di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Gli oneri derivanti dalle finalitą previste dagli articoli 4 e 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
4. Per le finalitą previste dall'articolo 6, comma 1, č autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unitą di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione <<Trasferimento all'ARLeF a sostegno del programma annuale per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festivitą della "Fieste de Patrie dal Friūl">>.
5.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2016 dalle seguenti unitą di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) unitą di bilancio 5.4.1.5043 - capitolo 5543 - 50.000 euro;
b) unitą di bilancio 1.3.1.5037 - capitolo 9336 - 20.000 euro.
Art. 9
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il testo della presente legge č pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in lingua italiana e friulana.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e l'articolo 6 ha effetto dall'1 gennaio 2016.