Art. 6
(Manifestazioni culturali)
1. Nell'ambito di uno specifico programma triennale, l'ARLeF sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festivitą di cui all'articolo 1, da parte di enti locali in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalitą mutualistiche.
2. Il programma di cui al comma 1 č approvato ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, predisposta entro il 31 ottobre dell'anno precedente di cui al comma 1, sentita l'Assemblea di comunitą linguistica di cui all'
articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con le Province di insediamento del gruppo linguistico friulano.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 9, comma 2, della presente legge.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 77, lettera b), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 77, lettera c), L. R. 14/2016