Legge regionale 13 marzo 2015 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 22/12/2016

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.

Art. 8

(Informazione al cittadino)

(1)

1. Al fine di dare adeguata informazione sulla possibilità di procedere alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e di favorire la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post mortem degli organi e dei tessuti, la Regione, avvalendosi delle Aziende per l'assistenza sanitaria, promuove per un decennio, con periodicità almeno annuale, la pubblicizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 fanno carico ai bilanci delle singole Aziende per l'assistenza sanitaria e non comportano oneri finanziari ulteriori a carico del bilancio regionale.

Note:

Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge