Art. 9
(Regolamento di attuazione)
1. La Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria, le relative modalità di trasmissione alla banca dati, nonché di accesso e consultazione dei dati in essa contenuti, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.
Note:
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge