1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, contestualmente alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario di cui all'articolo 2, ricordano alla persona interessata la possibilitą di effettuare liberamente anche la dichiarazione di volontą in merito alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o di tessuti, provvedendo, in caso affermativo, all'acquisizione delle volontą conformemente alle procedure gią in corso, nei termini, forme e modalitą definite dalla
legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), e dal decreto del Ministro della sanitą 8 aprile 2000 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontą dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto).
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimitą costituzionale della presente legge