Art. 6
1. L'Azienda per l'assistenza sanitaria cura la tenuta della banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
2. L'accesso alla banca dati e gli atti inerenti alla gestione della stessa sono protetti e limitati al personale autorizzato dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, in osservanza della normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.
3. Presso gli sportelli di tutte le Aziende per l'assistenza sanitaria della regione viene attivato il servizio di registrazione sulla Carta regionale dei servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché di codifica sulla tessera sanitaria dell'avvenuta effettuazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 16/2015
2 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge