Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 22/12/2016

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontą di donazione degli organi e dei tessuti.
Art. 5
1. L'istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e ogni altro adempimento inerente la procedura di registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.
Note:
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimitą costituzionale della presente legge