Art. 4
(Validitą, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono rilasciate per il momento in cui intervenga lo stato di incapacitą decisionale del predisponente e non possono essere modificate o revocate se non su richiesta del dichiarante, non necessitando comunque di alcuna conferma successiva al rilascio.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento.
3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un'altra Azienda per l'assistenza sanitaria o in un'altra regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 16/2015
2 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimitą costituzionale della presente legge