Art. 3
1. Nella dichiarazione anticipata l'interessato può nominare uno o più soggetti, ai fini della presente legge denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio sanitario regionale concernente la dichiarazione anticipata medesima.
2. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
3. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 16/2015
2 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge