Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 22/12/2016

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.
Art. 2
1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.
2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta regionale dei servizi nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 16/2015
2 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 16/2015
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 16/2015
4 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge